Termine per la presentazione dell’istanza di iscrizione nell’Albo Speciale degli Avvocati “Cassazionisti”

Con  il parere n. 69/2015, emesso dalla Commissione Consultiva del Consiglio Nazionale Forense, la stessa, riguardo la presentazione dell’istanza di iscrizione nell’Albo Speciale degli Avvocati “Cassazionisti”, ai sensi dell’art. 22, comma 3, della Legge n. 247/12, ha chiarito che non è assolutamente necessario presentare la domanda di iscrizione nell’Albo Speciale “Cassazionisti”entro il 2 febbraio 2016 nei casi in cui, a tale data, siano maturati i requisiti per l’iscrizione; talché, l’istanza potrà essere avanzata senza limiti di tempo, anche successivamente a tale data.

 

 

 Si rimanda al sito del CNF (clicca qui)

Negoziazione assistita - incentivi fiscali

Si comunica che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.5 dell'8.1.2016, il decreto interministeriale di attuazione dell'articolo 21 bis del decreto legge 27 giugno 2015, n.83, convertito con modificazioni nella legge 6.8.2015, n.132.
L'articolo 21 bis del d.l. n.83/2015, prevede che possono presentare domanda, per il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso e sino alla concorrenza di 250 euro, le parti che corrispondono o hanno corrisposto, nell'anno 2015, ai sensi del d.l. 132/2014, compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita concluso con successo (Capo II del d.l. 132/2014).
Con il decreto, vengono dettate le modalità e indicata la documentazione da esibire a corredo della richiesta di accesso agli incentivi fiscali per negoziazione assistita ed arbitrato, nei casi previsti dal d.l. 132/2014.
Vi segnaliamo che le domande possono essere presentate dall'11 gennaio 2016, per i trenta giorni successivi, utilizzando il seguente link per la procedura online (attiva da lunedì 11 gennaio 2016) sul sito del Ministero della Giustizia.

procedura online 

CORSO “CASSAZIONISTI”: E’ PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL BANDO PER IL CORSO PROPEDEUTICO ALLA ISCRIZIONE ALL’ALBO SPECIALE PER IL PATROCINIO DINANZI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

12/01/2016 - Gazzetta Ufficiale - 4° serie Concorsi ed esami n. 4 - del 12_1_2016 . Scadenza 26 febbraio 2016  

E’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi n. 3 – del 12 gennaio 2016 il bando per l’ammissione al corso propedeutico all’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ai sensi dell’art. 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Ci sono 45 giorni di tempo per inviare la domanda di partecipazione alla prova di accesso, elaborata attraverso il form on-line - rinvenibile all'indirizzo www.corsicassazionisti.cnf.it  (clicca per accedere) e pervenuta alla casella di posta elettronica certificata (PEC) Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro le ore 23,59 ora italiana dell’ultimo giorno utile.

Il bando disciplina i requisiti di ammissione, le prove di accesso, la organizzazione delle lezioni- anche su base decentrata e prevede la possibilità di borse di studio.

Si ricorda che è stato pubblicato sul sito del CNF, nella pagina dedicata all'attuazione della legge 247/2012 , il nuovo testo del Regolamento ai sensi dell’articolo 22 della legge 247/2012 sui corsi per la iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ( n. 1 /2015) che disciplina i bandi per i corsi prodromici alla iscrizione nell’Albo Cassazionisti, al quale fare riferimento per quanto non regolamentato specificatamente dal bando.


Ogni informazione può essere rinvenuta sul sito della Scuola superiore dell'Avvocatura alla pagina web Bando corso cassazionisti 2016 e seguenti

 

Precisazioni del Presidente di Cassa  Forense sulla compensazione dei crediti da patrocinio a spese dello stato con i contributi alla cassa

Pubblichiamo nota del Presidente della Cassa Forenze Avv. Nunzio Luciano 

In riferimento alla previsione del comma 778 dell’art. 1 della l. 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) Cassa Forense ritiene doveroso precisare che la compensazione tra crediti per onorari di avvocato da gratuito patrocinio nei confronti dello Stato, maturati antecedentemente al 2016 e non ancora saldati, è ammessa esclusivamente con imposte e tasse, nonché con icontributi previdenziali dovuti all’INPS per i dipendenti degli studi professionali e non anche per i contributi previdenziali dovuti dai professionisti a Cassa Forense. Ciò, si evince chiaramente dal tenore letterale della norma, nonché dai lavori parlamentari , anche indipendentemente dal previsto decreto interministeriale che dovrà stabilire i criteri e le modalità per l’attuazione delle misure di cui al citato comma 778.

La precisazione ufficiale di questa Cassa si rende doverosa a seguito di alcune imprecisioni e/o diverse opinioni personali circolate in ordine alla effettiva portata della norma, tali da poter ingenerare confusione tra gli iscritti, con possibili errori od omissioni nei versamenti dovuti alla Cassa e conseguenti danni alla propria posizione previdenziale.

Tale precisazione, peraltro,  non diminuisce certo il valore del risultato conseguito, a seguito di un incessante e determinato lavoro portato avanti da Cassa Forense e condiviso dalle altre istituzioni ed associazioni forensi. L'occasione e' utile per ribadire che il nostro impegno su tal fronte proseguirà affinché in futuro si possano studiare dei meccanismi per ampliare la possibilità di compensazione e, soprattutto, aumentare le disponibilità economiche destinate a tale importante strumento introdotto dall’ultima legge di stabilità. 

Il Presidente Avv. Nunzio Luciano

Il CNF delibera di sospendere l'esame delle istanze per il riconoscimento del titolo di specialista

 Il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 22 gennaio scorso, ha adottato la seguente delibera:

  “Con riferimento alle domande di riconoscimento del titolo di specialista per comprovata esperienza, ex art. 8 DM 144/2015, il quale prevede la produzione di documentazione relativa a quindici affari trattati per ciascuno dei cinque anni antecedenti alla domanda, nonché un successivo colloquio presso il Consiglio Nazionale Forense, ovvero commissione al suo interno;

considerato

- che il Regolamento d cui al  Decreto Ministeriale  n. 144/2015 è stato impugnato avanti il TAR e che la discussione dei ricorsi nel merito  è fissata per l’udienza dell’ 8 marzo 2016;

- che tra i motivi dell’impugnazione si censura anche la previsione circa il numero degli affari da documentarsi annualmente e le caratteristiche degli incarichi svolti, nonché  la legittimazione del Consiglio Nazionale Forense a effettuare il colloquio e il rilascio del titolo;

- che per le valutazioni della documentazione pervenuta è necessaria una istruttoria tecnica da compiersi sulla documentazione offerta, di cui va considerata "la rilevanza  per quantità e qualità” e non vanno considerati “affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un’analoga attività difensiva”, elementi oggetto delle censure innanzi al Giudice Amministrativo;

- che le impugnative innanzi al giudice amministrativo inerisco agli stessi criteri di valutazione delle istanze di riconoscimento del titolo di specialista per comprovata esperienza, anche a evitare possibili disparità di valutazione nel tempo,

         il Consiglio Nazionale Forense delibera di sospendere necessariamente la disamina delle istanze di riconoscimento del titolo di specialista per comprovata esperienza sino a diversa comunicazione che verrà pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio”.

 

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