Premessa
La pratica forense costituisce un momento fondamentale del percorso formativo dell’avvocato e svolge la funzione essenziale di consentire al laureato in giurisprudenza di apprendere come il diritto vivente venga elaborato negli studi professionali e nelle aule di giustizia. Chiunque voglia avviarsi alla professione forense deve, quindi, aver svolto un periodo di tirocinio professionale della durata stabilita dalla legge, frequentando con assiduità uno studio legale e partecipando regolarmente alle udienze giudiziali, il che è anche condizione necessaria per l’ammissione all’esame di abilitazione.
La nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (Legge 31 dicembre 2012, n. 247) stabilisce che il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonchè a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole di condotta professionale.
La stessa norma dispone, per altro verso, che il praticante è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati ed è soggetto al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine.
La disciplina professionale si riflette anche sull'attività dell'avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica. Il dominus, infatti, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso percependo come proprio obbligo deontologico, nell’interesse dell’Ordine, il ruolo di tutore della formazione del giovane avvocato che la legge gli ha riservato.
Dietro l’apparente ovvietà dell'affermazione secondo cui la pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza, si vuole rimarcare come, già durante il periodo del tirocinio, l’aspirante avvocato debba conformarsi agli stessi comportamenti che qualificano lo svolgimento dell’attività forense ed assumere un ruolo attivo, non limitato alla mera e discontinua assistenza all’attività altrui. Di particolare rilievo l’obbligo della frequenza di uno studio, sotto la guida ed il controllo di un avvocato, che individua la principale modalità di compimento della pratica volta allo svolgimento delle attività proprie della professione quali l'esame e lo studio dei casi affidati, la ricerca dottrinaria e giurisprudenziale sulle questioni giuridiche ad essi sottese, la predisposizione e redazione di atti processuali o relativi ad attività stragiudiziali nei diversi campi sui quali spazia l'attività forense, l'assistenza alle udienze di trattazione di affari contenziosi, nonchè ai singoli atti istruttori o di esecuzione dei provvedimenti emessi dai giudici e, non ultimo, l'apprendimento di un corretto approccio coi clienti e con gli uffici giudiziari.
Naturalmente non è possibile elencare in maniera esaustiva tutte le attività del praticante avvocato, che sono anche condizionate dall'indirizzo dello studio frequentato e dalla specializzazione del docente; tuttavia, un corretto tirocinio non potrà consistere solo nella ripetitiva esecuzione dello stesso compito.
Il Consiglio dell’Ordine esercita, dunque, il controllo sul regolare svolgimento della pratica attraverso la verifica della regolare tenuta del relativo libretto e periodici colloqui cui sottopone i praticanti avvocati e rilascia il visto di convalida semestrale qualora il praticante avvocato abbia espletato tutte le attività previste.
Nell'attesa della approvazione del regolamento ministeriale attuativo sul tirocinio forense che fisserà la data di entrata in vigore della riforma nonchè tutta la normativa transitoria, e nell'attesa che i singoli Ordini uniformino i propri specifici regolamenti alla emananda disciplina attuativa, il Regolamento che segue si pone come uno strumento sorretto dall’esigenza di offrire al praticante avvocato le più ampie garanzie, perseguendo l'obiettivo dell’effettività della pratica professionale, con l'auspicio di far acquisire all’Ordine forense, in generale, nuovi avvocati preparati e correttamente motivati.