I criteri seguiti dal Consiglio dell'Ordine per l'opinamento delle note.


Fra i compiti istituzionali affidati al Consiglio dell'Ordine, uno di quelli che crea le maggiori aspettative ed attenzioni da parte degli iscritti è certamente l'attività di opinamento delle parcelle: da parte degli avvocati, tale attività riveste un ruolo fondamentale per il recupero dei propri crediti, infatti  la parcella opinata è ancora espressamente richiesta dall'art. 636 c.p.c. quale prova scritta necessaria a fini monitori,  e spesso la stessa viene richiesta dagli stessi clienti ad esempio  enti pubblici, per il pagamento delle spettanze; ma tale attività svolge un fondamentale ruolo di garanzia anche nei confronti dei clienti destinatari della nota, e ciò specialmente quando gli importi esposti dall'avvocato siano oggetto di una qualche contestazione.
L'abrogazione delle tariffe legali, e l'adozione succedutasi nel tempo dei decreti ministeriali che hanno introdotto i cosiddetti "parametri", applicabili ratione temporis, hanno reso l'attività di opinamento particolarmente delicata e non sempre agevole, essendo spesso non immediata líindividuazione della tariffa forense da applicare nel caso conreto; tale operazione non è  facile per un avvocato, ed a maggior ragione non lo è per  i clienti che si vedono recapitare un conteggio che elenca moltissime voci, alcuni delle quali (pensiamo a "scritturazione e collazione" o "vacazioni") incomprensibili per chi non abbia dimestichezza con la terminologia forense, ovvero, nel caso dei nuovi parametri,  l'elenco delle "fasi" il cui contenuto non sempre risulta in concreto riconducibile alla attività che l'avvocato ha svolto.
Nell'ambito del procedimento di opinamento una funzione particolarmente delicata è costituita dal tentativo di conciliazione, alla luce delle novità introdotte dalla legge professionale,  in particolare dall'art.13 comma 9 della legge 247/2012,  che ha introdotto l'istituto della  conciliazione, attivabile sia dall'iscritto all'Albo che dal suo cliente, anche in prevenzione,  e dal successivo articolo 29, comma 1, lett. O, che prevede che ove, dinanzi all'Ordine, si raggiunga un accordo sul compenso,  il verbale, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula. Il tentativo di conciliazione costituisce certamente uno strumento da valorizzare, che questo Consiglio dell'Ordine ha ritenuto di inserire nel proprio regolamento, nella speranza che allo stesso i colleghi facciano ampio ricorso. Il tentativo di conciliazione può essere richiesto dall'avvocato nella stessa istanza di liquidazione, ovvero con apposita istanza, o essere richiesto dal cliente  sia in prevenzione (cioè prima che l'avvocato depositi la istanza di liquidazione) sia in corso di opinamento, infine può essere oggetto di invito da parte dell'Ordine, laddove sia ritenuto opportuno, in presenza di contestazioni della parcella da parte del cliente.
A seguito della sentenza del TAR VENETO, SEZ. I, del 13 febbraio 2014 n. 183  che ha chiarito, come il parere di congruità sulle parcelle professionali reso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, è atto soggettivamente e oggettivamente amministrativo, per il quale trova applicazione l'art. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990; il procedimento di opinamento, pertanto, è scandito da diversi momenti procedurali, che rendono ancora più delicato il corretto svolgimento della attività di opinamento.
L'opinamento, come noto, viene reso sempre "sulla fede dell'esposto", vale a dire sul presupposto che tutte le attività esposte dall'avvocato istante nella propria nota, siano state effettivamente svolte. E' stata precisa scelta di questo Ordine non richiedere  a corredo della istanza di liquidazione, la produzione di copia degli atti di causa o dei verbali. E' richiesta però la precisa assunzione di responsabilità da parte dell'istante in ordine alla veridicità di quanto esposto. Gli atti di causa potranno essere richiesti dallíOrdine, o prodotti dallíavvocato, in particolari situazioni, al fine di valutare, ad esempio, il pregio e la complessità dellíopera, a giustificazione dell'applicazione dei valori massimi ed addirittura oltre i massimi. In buona sostanza l'ordine che spesso riceve dal cliente contestazioni sull'attività svolta, ovvero sui pagamenti, non potrà entrare nel merito, essendo tale attività riservata alla sola autorità giudiziaria, salvo che quanto esposto dal cliente non costituisca comportamento contrario alle norme deontologiche. Compito dell'Ordine, in sede di opinamento, sarà quello di esprimere parere sulla congruità degli importi esposti in nota, in relazione alla attività che l'istante assume di aver svolto ed in relazione alla corretta applicazione delle tariffe o dei parametri sui compensi.
Vale la pena rammentare che il parere di opinamento espresso dall'Ordine non Ë vincolante per il Giudice, e che in ogni caso il parere reso  sulla scorta di dichiarazione mendaci, è inefficace e privo di valore giuridico.
Una chiara e dettagliata esposizione delle attività  svolte dal legale, accompagnata da tutta la documentazione rilevante, aiuta il Consiglio a valutare compiutamente ogni elemento utile al fine dell'opinamento; ed un opinamento reso in tali condizioni aumenta la possibilità di componimento bonario con il cliente che sfugge al pagamento, e riduce le possibilità di contestazione in sede giudiziale.
Nell'ottica di fornire trasparenza ai criteri seguiti dal Consiglio negli opinamenti, il Consiglio dell'ordine ha approvato un regolamento di opinamento, predisponendo la necessaria modulistica

Cassa Forense